Semplificate le procedure paesaggistiche
Il Governo Gentiloni ha approvato definitivamente il regolamento, già previsto dal precedente Decreto legislativo, che semplifica le procedure di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di piccola entità.
Il testo, ancora non pubblicato, ha avuto molte riscritture, in particolare sia il Consiglio di Stato e le Commissioni parlamentari hanno apportato molte modifiche. Queste ultime hanno visto l’introduzione, fra gli interventi liberi l’integrazione e la sostituzione delle vetrine, gli aumenti di altezza degli edifici fino a 50 centimetri, la posa delle reti a fibra ottica, l’occupazione temporanea dei suoli anche a scopo di vendita e l’installazione di chioschi e opere stagionali per una durata inferiore a 120 giorni, mentre per durate comprese tra 120 e 180 giorni si dovrà usare la procedura semplificata.
In pratica si tratta dell’elenco che dettaglia quanto già previsto dal Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, che con l’articolo 149 individua gli interventi non soggetti ad autorizzazione.
Autorizzazione semplificata
La semplificazione del procedimento sarebbe determinata dalla possibilità di non indire la Conferenza di Servizi se non sono richiesti i titoli abilitativi semplificati, come SCIA e CILA.
Ed inoltre, Viene fissata una scadenza inderogabile di 60 giorni entro cui il provvedimento conclusivo va adottato, ovvero entro i 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente.
Per la procedura amministrativa viene previsto un modello unificato dell’istanza di richiesta e anche per la relazione paesaggistica, entrambi allegati alla normativa.
Autonomia Regioni
Nel decreto vi è, finalmente, quella autonomia delle Regioni che nel predisporre il Piano paesaggistico usano esplicite prescrizioni sugli interventi ed inoltre l’autorizzazione paesaggistica semplificata si raccorderà con il recente decreto di modifica della “Scia 2” (D.lgs. 222/2016).
Rinnovi
Il testo contiene anche modifiche semplificative all’istanza di rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica, dove prevede che, in mancanza di variazioni progettuali, non sarà necessaria la relazione paesaggistica.
Le critiche
Molte sono invece le critiche. Su tutte riportiamo quelle di Costantino Cossu su Eddyburg.it
Norme che, soprattutto per il paesaggio, aprono varchi rischiosi. Prevedono infatti non solo la possibilità di richiedere il riesame di tutti gli atti di tutela adottati dalle soprintendenze, ma anche l’estensione del silenzio-assenso alle decisioni delle stesse in materia di vincoli paesaggistici.
La normativa:
Non essendo stato pubblicato si propongono i due decreti conosciuti:
Decreto Schema Parlamentare interventi Paesaggistici 19 genn 2016
Decreto interventi Paesaggistici 16347 genn 2016 con Allegato A e B
DECRETO SCIA 2 n-222-2016-del-25-novembre-2016
Vedi anche altre analisi e commenti:
INU
http://www.inu.it/wp-content/uploads/edilizia_territorio_paesaggio_2_30_gennaio_2017.pdf
Costantino Cossu in:
http://www.eddyburg.it/2017/01/semplificate-le-procedure-paesaggistiche.html?m=1
Paola Mammarella in:
Professione Architetto
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