Nuove procedure Paesaggistiche in Gazzetta
Dopo molta attesa il Regolamento sulle Procedure Paesaggistiche semplificate è stato pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n.68 del 22-3-2017 ed entrerà in vigore il 6 aprile prossimo.
In pratica si tratta dell’elenco che dettaglia quanto già previsto dal Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, che con l’articolo 149 individua gli interventi non soggetti ad autorizzazione e quelli che possono usufruire di una procedura semplificata.
Contrastanti le prime posizioni politiche. Da una parte si sostiene che le nuove procedure aprono varchi rischiosi come l’estensione del silenzio-assenso alle decisioni delle stesse in materia di vincoli paesaggistici. Dall’altra parte si sostiene lo smaltimento delle usuali pratiche che annoveravano molti piccoli interventi edilizi di nessun rilievo storico culturale. Vedremo con attenzione il Regolamento e soprattutto la sua attuazione.
Il Regolamento è stato scritto con il criterio della rilevanza paesaggistica, con cui sono stati selezionati le tipologie di interventi da ritenersi liberi, e si articola in tre profili:
- la non percepibilità dall’esterno;
- la innocuità dell’intervento, ovvero di non incidere negativamente sul bene paesaggistico protetto;
- la facile amovibilità o la sicura temporaneità del manufatto.
Panoramica del Regolamento
- Interventi non soggetti ad autorizzazione Paesaggistica – l’allegato A individua 31 gli interventi di “lieve entità” che, anche se eseguiti in aree vincolate, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica. Ecco gli interventi previsti con ognuno delle prescrizioni:
- Opere interne, manutenzione ordinaria prospetti, consolidamento statico, barriere architettoniche, impianti tecnologici, installazione di pannelli solari e micro eolici, sicurezza anticaduta tetti, urbanizzazione primaria, cancelli e muri di cinta, messa dimora alberi, installazioni esterne attività economiche e monitoraggio ambientale, pratiche selvicolturali, tende parasole, reti di comunicazione elettronica, manutenzione degli alvei, ingegneria naturalistica, strutture amovibili già autorizzate e il loro smontaggio e rimontaggio periodico, fedele ricostruzione di edifici per calamità, demolizioni per provvedimenti repressivi di abusi, variazione del + 2% misure progettuali.
- Interventi con autorizzazione Paesaggistica semplificata ed accordi tra amministrazioni – l’allegato B individua 42 interventi che possono usufruire del procedimento autorizzatorio semplificato, descritto nel medesimo provvedimento. Fra questi ultimi, ove vi sia un Accordo tra il Ministero, la Regione e gli enti locali, sono addirittura esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata. Ecco gli interventi previsti con ognuno delle prescrizioni:
- Incrementi di volume non superiori al 10%, aperture esterne o a tetto, interventi sui prospetti e coperture, adeguamento sismico e barriere architettoniche con innovazioni, impianti tecnologici con visione su via pubblica, adeguamento della viabilita’ esistente, arredo urbano, demolizioni, tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente, cancelli, recinzioni, muri di cinta, taglio senza sostituzione di alberi, diradamento boschivo, occupazione temporanea di suolo oltre i 120 gg, chioschi, dehors servizi igienici e cabine per balneazione, ricovero attrezzi agricoli, mezzi pubblicitari non temporanei, ingegneria naturalistica pesante, comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici pesanti;
Autonomia Regioni
Nel decreto vi è una certa autonomia per le Regioni a predisporre il Piano Paesaggistico con prescrizioni sugli interventi.
Rinnovi
Il regolamento contiene anche modifiche semplificative all’istanza di rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica, dove prevede che, in mancanza di variazioni progettuali, non sarà necessaria la relazione paesaggistica.
Autorizzazione semplificata
La semplificazione del procedimento sarebbe determinata dalla possibilità di non indire la Conferenza di Servizi se non sono richiesti i titoli abilitativi semplificati, come SCIA e CILA.
Ed inoltre, Viene fissata una scadenza inderogabile di 60 giorni entro cui il provvedimento conclusivo va adottato, ovvero entro i 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente.
Per la procedura amministrativa viene previsto un modello unificato dell’istanza di richiesta e anche per la relazione paesaggistica, entrambi allegati alla normativa.
DPR-31-2017-semplificazione-paesaggistica con
- Allegato A: Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica
- Allegato B: Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato
- Allegato C: FACSIMILE istanza di autorizzazione paesaggistica con “procedimento semplificato”
- Allegato D: Relazione paesaggistica semplificata
Link di approfondimento
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0031.htm
http://biblus.acca.it/autorizzazione-paesaggistica-semplificata-le-semplificazioni-in-arrivo/