Modifiche destinazione d’uso più facili
I cambi di destinazione d’uso ritornano ad essere fatti solo con la CILA[1]. Questo è l’effetto della Legge n.96/2017 (manovrina) che ammorbidisce la normativa appesantitesi con una sentenza della Cassazione (sentenza 6873/2017). Quest’ultima aveva affermato che in presenza negli interventi di manutenzione straordinaria era necessario mantenere la destinazione d’uso originaria e pertanto per modificarne anche l’uso occorreva il “permesso di Costruire”.
La normativa ritorna, quindi, allo spirito del Decreto “Scia” (D.lgs. 222/2016), che aveva classificato come “Restauro e risanamento conservativo leggero” le modifiche d’uso, realizzabili con presentazione della CILA, a patto che questi ultimi siano compatibili con quella iniziale e non siano “Restauro e risanamento conservativo pesante” (lavori strutturali) o con cambi di destinazione d’uso pesanti.
Per le Modifiche d’Uso il testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) individua cinque categorie funzionali degli immobili (residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale e rurale) e stabilisce solo come “urbanisticamente rilevante” il passaggio da una categoria all’altra.
La modifica normativa ha un impatto soprattutto nei Centri Storici ove le Ristrutturazioni sono vietate, ma sono consentiti solo gli interventi di Restauro e Risanamento Conservativo. Pertanto anche in questi casi le modifiche d’uso, ossequianti delle regole urbanistiche (PRG, PSC ed eventuali Piani attuativi) potranno essere realizzate con solo CILA.
Ora il Testo Unico delle attività Edilizie è divenuto così:
- 380/01 art.3 c.1 l.c
- c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
(lettera così modificata dall’art. 65-bis della legge n. 96 del 2017)
(Vedi http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#003)
Legge 21 giugno 2017, n. 96 (Manovrina)
«Art. 65-bis. – (Modifica all’articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380). – 1.All’articolo 3, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: “ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili” sono sostituite dalle seguenti: “ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché’ con tali elementi compatibili, nonché’ conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi”.
[1] Comunicazione Inizio Lavori Asseverata;