Comuni facilitati nel contrasto del degrado degli edifici
L’articolo 5-sexies della legge 54/019, “Sbloccacantieri”, facilita la lotta al degrado degli edifici afferenti a due o più proprietari. Si tratta di risolvere situazioni che solitamente incancreniscono o per economia locale in declino o per dissidi fra condomini che portano a emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
La novità è composta dalla possibilità del Sindaco, e non solo dei condomini, di richiedere la nomina di un amministratore giudiziario, che assuma le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell’assemblea condominiale.
Naturalmente devono essere presenti tutte le prerogative già normate:
- la dichiarazione di degrado dell’edificio da parte del Sindaco con ordinanza resa ai sensi dell’art. 50, comma 5, del TUEL nel quadro della disciplina in materia di sicurezza delle città, di cui al decreto-legge 14/2017 (conv. con l. 48/2017).
- L’Inerzia del condominio e quindi l’attivazione dell’art. 1105, quarto comma C. Civile che serve a salvaguardare i diritti dei partecipanti alla cosa comune, in caso di inerzia dell’assemblea.
L’Analisi
Si tratta di una procedura certamente semplificatrice, che però i Sindaci hanno usato, da sempre, con parsimonia poiché generalmente crea allarmismo nella collettività. In pratica quando i Sindaci usano questa procedura in forma estesa, e non solo nei casi singoli e gravi, nei cittadini del quartiere si instaura una paura di essere espropriati delle loro prerogative di proprietari. Si pensi a quanti edifici nei centri storici specie del Sud occorrerebbe applicare una siffatta norma che si scontrerebbe sicuramente anche con la povertà economica del quartiere stesso.
vedi l’articolato della norma specifica art_5_Condomini_degradati