Urbanistica, Oneri aggiuntivi possibili
È stato considerato valido, dalla Corte Costituzionale italiana, il contributo degli oneri di urbanizzazione ”aggiuntivo”. Si tratta dei casi di aumento del valore di immobili/aree per effetto di varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d’uso.
Con la sentenza del 5 aprile 2016, n. 68 la Corte Costituzionale ha rigettato il ricorso della Regione Veneto in merito alla contestazione della previsione della norma della legge n.164 (Sblocca Cantieri) che ipotizza, per i Comuni, una tale possibilità.
In tale normativa è espressamente previsto che nella definizione delle tabelle parametriche gli oneri di urbanizzazione sono determinati dall’amministrazione comunale, suddividendo in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata e da quest’ultima versato al comune stesso sotto forma di contributo straordinario.
Il contributo straordinario viene determinato autoritativamente, senza possibilità di contrattazione da parte del privato, assegnando ai Comuni un’ampia discrezionalità nell’individuazione della percentuale da ripartire
La norma, nonostante sia ancora ancorata ai processi espansivi della gestione del territorio e non alla Rigenerazione, è comunque importante poiché viene riconosciuto il concetto che “L’utile derivante da una trasformazione urbanistica non può essere solo a favore della proprietà” (De Luca), ma va suddivisa al 50% con il pubblico.
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