Distanze tra edifici, non si modificano
Tutti ci provano, ma le distanze tra edifici non si modificano. Governo, Regioni e alcuni Comuni ci hanno provato, ma il DM 1444/68 resiste normativamente.
Per primo[1]. la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge del Veneto 4/2015 per la parte che consentiva che lo strumento urbanistico generale derogasse ai limiti di distanza tra edifici. Con la sentenza 41/2017 (vedi allegato) la Corte costituzionale, in linea con le precedenti pronunce 178/2016 e 231/2016, ha ritenuto che anche la legge urbanistica veneta n.4/2015 fosse costituzionalmente illegittima nella parte in cui consentiva che i Comuni, attraverso il proprio strumento urbanistico, introducessero deroghe alle disciplina statale in materia di distanze anche in caso di interventi puntuali e diretti, non inclusi in un piano di attuazione riferito ad un ampio contesto territoriale.
Per secondo[2]. La Cassazione, con sentenza n. 16268/2017, si esprime sul ricorso inerente una ristrutturazione pesante, ovvero in modifica della sagoma e volume precedente, e quindi soggetto alle indicazioni normative in tema di distanze legali tra edifici.
Con questa sentenza si chiarisce definitivamente che rientrano, nella nozione di nuova costruzione, anche gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell’entità delle modifiche apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l’opera realizzata oggettivamente diversa da quella preesistente.
Estratti normativi correnti:
Limiti di distanza tra i fabbricati
Ai sensi dell’art. 9 del dm 2 aprile 1968, n. 1444 le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:
- Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale
- Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
- Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all’altezza del fabbricato più alto: la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12
Le distanze minime tra fabbricati – tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) – debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
- ml 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7
- ml 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml 7 e ml 15
- ml 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 15
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso di gruppi di edifici che formino
Codice Civile
Vedi allegati
- distanze Guida pratica Cherchia Distinto
- Le distanze tra le costruzioni ex artt. 873 e ss, c.c.
[1] di Guido Inzaghi e Simone Pisani in http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2017-05-29/distanze-legali-edifici-derogabili-solo-i-piani–091001.shtml?uuid=AEe6IvQB;
[2] http://biblus.acca.it/download/sentenza-cassazione-n-162682017-distanze-tra-fabbricati/